IL RUP NON HA IL POTERE DI ENTRARE NEL MERITO DELL’OFFERTA TECNICA

E’ del 29/03/2023 la pronuncia con la quale il TAR Calabria, nel conformarsi pienamente ad ampia giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadisce che le funzioni del RUP nelle procedure di gara non possono ricomprendere l’attività valutativa che è, invece, di competenza della Commissione di Gara (Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29/03/2023, n. 555). Nel caso esaminato dal TAR si partiva dal ricorso di un Consorzio stabile inizialmente aggiudicatario di una procedura di gara e, in un momento successivo, si ritrovava di fronte ad un diniego di aggiudicazione – fondato sul convincimento del Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Patrimonio – che l’offerta migliorativa fosse una variante inammissibile al progetto della Stazione Appaltante.

Tra i motivi di impugnazione, la ricorrente rilevava che esorbita dalle competenze del RUP l’effettuazione di valutazioni nel merito che, invece, spettano alla Commissione di Gara.

A seguito dell’aggiudicazione, infatti, stante l’inerzia delle SA nell’adozione dell’aggiudicazione definitiva, emergeva che il RUP aveva sollecitato la Commissione di Gara a riesaminare la procedura e il relativo esito perché le soluzioni migliorative erano inquadrabili in una variante progettuale in contrasto con le scelte progettuali dell’Amministrazione e con il progetto originario della stessa.

Nel caso in esame, il TAR Calabria, ricostruita la vicenda fattuale anche alla luce di precedenti pronunce del Consiglio di Stato, ha rilevato che, se da un lato il RUP non ha assunto formalmente le vesti della Commissione di Gara – correttamente nominata e che aveva regolarmente operato nella fase valutativa – è altrettanto vero che, qualificando l’offerta tecnica della ricorrente come “variante progettuale”, aveva esercitato una funzione che esorbitava dalle sue competenze e dai suoi poteri.

Ribadisce il TAR che al RUP, come già sancito in una sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, spetta una mera funzione di “filtro” tra le valutazioni tecniche della Commissione e le scelte discrezionali dell’Amministrazione; ricadendo solo in capo alla Commissione le specifiche competenze in relazione all’oggetto dell’appalto che le conferiscono il potere di valutare le offerte tecniche.

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