direttamente dal modello BIM federato, anche senza la necessità di produzione di elaborati specifici (secondo le indicazioni del capitolato informativo), attraverso l’ausilio di specifici software di BIM checking (SOLIBRI – Il software di validazione e controllo dei modelli BIM).
Eseguiamo le verifiche in modo dettagliato, utilizzando disegni e modelli BIM di tutti i software BIM Authoring più diffusi (Allplan, ArchiCAD, Revit, Tekla Structures e tutti gli altri prodotti che utilizzano lo standard IFC).
Il BIM è definito come l’insieme dei “metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione dell’opere e delle relative verifiche” (dall’art. 42 d.lgs. 36/2023). E’ un insieme di tecnologie, tecniche ed applicazioni, basato su un approccio multidisciplinare, necessario a progettare e implementare una nuova metodologia non solo per quanto riguarda la fase di progettazione, ma anche nella fase di verifica, incrementando produttività ed efficienza in tutti i processi di espletamento del progetto.
Ai sensi dell’art. 43 co. 1 d.lgs 36/2023 le stazioni appaltanti richiedono in via obbligatoria l’uso del BIM nell’ambito delle attività di progettazione e di verifica, secondo le tempistiche che prevedono la piena introduzione dell’obbligo, per qualsiasi tipologia di lavori e di importo a base di gara, a partire dal 1° gennaio 2025. L’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni è obbligatoria per la progettazione e la realizzazione di op ere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero 5.538.000 di euro (soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a)) in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’obbligo non sussiste per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
I principi generali posti dalla normativa in esame, devono però essere necessariamente confrontati con le norme UNI 11337:2017 aventi per oggetto gli aspetti legati al tema della gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni di cui la metodologia BIM è il mezzo attraverso il quale ottenerla.
I capisaldi della UNI11337:2017 sono descritti nelle seguenti parti, alcune delle quali sono ancora in fase di definizione e pubblicazione:
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