SULL’APPLICABILITA’ DEL SOCCORSO PROCEDIMENTALE

L’istituto del “Soccorso Procedimentale” è stato, di recente, oggetto di una nuova pronuncia da parte del Consiglio di Stato che, con sentenza della sez. IV, n. 1816 del 22 marzo 2023, ha chiarito talune questioni relative ai profili di applicabilità dello stesso nelle procedure di gara.

Occorre premettere che il Soccorso Procedimentale si distingue dal Soccorso Istruttorio per finalità e caratteristiche sostanziali intrinseche ai due istituti.

Mentre il Soccorso Istruttorio, infatti, risponde all’esigenza di integrare la documentazione mancante, la finalità di quello Procedimentale ha il precipuo scopo di rendere chiara ed inequivocabile, con riferimento alla portata dell’impegno negoziale, la volontà dell’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara al fine di eliminare qualunque forma di incertezza e ambiguità che potrebbero inficiare l’offerta medesima.

Fatte queste premesse, condivise peraltro da unanime giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sentenza del 22 marzo scorso, accoglie il ricorso avverso una sentenza con la quale il TAR di Trento aveva annullato un’aggiudicazione di gara.

Tra i motivi di impugnazione della ricorrente in primo grado, vi era la tesi per cui – a fronte di una richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante – “la risposta dell’aggiudicataria … integra e modifica l’offerta tecnica, la quale non è meramente dubbia, bensì carente”.

La risposta dell’appellante, d’altro canto, rilevava che né nel Disciplinare, e tantomeno nelle Norme Tecniche fosse stato indicato l’obbligo di esplicitare che i mezzi utilizzati, peraltro già provvisti della caratteristica richiesta in sede di Soccorso Procedimentale, dovessero rispondere a taluni requisiti (che, si ribadisce, erano già posseduti dai mezzi in questione). I chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante, quindi, non avrebbero prestato il fianco a possibilità di modificazione dell’offerta, ma rientravano nell’ambito dello scambio di comunicazioni così come previsto dal Soccorso Procedimentale.

Per tutti i motivi suesposti, ricondotta la fattispecie nell’alveo del “Soccorso procedimentale”, il CdS ha ritenuto che la richiesta di chiarimenti posta dalla Commissione di gara avesse il solo scopo di eliminare dubbi “sull’impegno contrattuale proposto”, e quindi ha accolto il ricorso dell’appellante.

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