NON C’E’ OBBLIGO DI REDAZIONE DI GRADUATORIA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Non incombe, in capo alla PA, nessun obbligo di redazione di graduatoria, né tantomeno di assegnazione di un punteggio numerico nelle ipotesi in cui la stessa si avvalga, per la scelta dell’aggiudicatario, della procedura di affidamento diretto secondo quanto disposto dal D.L. 76/2020.

Questo è l’orientamento assunto dalla Sez. IV del TAR Lombardia, Milano, con sentenza n. 949, del 17/04/2023.

Il Giudice Amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sull’annullamento di un affidamento diretto ad una società che, nell’alveo di una RDO, aveva presentato un’offerta considerata più vantaggiosa dalla Stazione Appaltante.

La stessa, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto rendere edotte tutte le partecipanti dei punteggi attribuiti alle società invitate a presentare offerta, facendo, peraltro, esplicito riferimento ai criteri di valutazione adottati e avrebbe, altresì, dovuto motivare la scelta dell’aggiudicataria mediante redazione di una graduatoria finale.

Diverso, però, è l’orientamento assunto dai Magistrati amministrativi che, nel respingere il ricorso -considerando infondato il motivo di doglianza relativo alla assenza di una graduatoria- motivano la decisione evidenziando in primo luogo che in tale procedura il RUP aveva adeguatamente motivato, mediante redazione di verbale, le valutazioni che avevano portato alla scelta di un contraente piuttosto che un altro; ciò anche alla luce del fatto che proprio le condizioni di RDO stabilivano che il RUP avrebbe proceduto ad una valutazione complessiva di tipo economico e qualitativo.

Conclude, infine, il TAR asserendo che la procedura posta in essere è in piena coerenza con quanto normativamente disposto dall’art. 30, D. Lgs. 50/2016 in relazione alla pubblicità della procedura, alla predeterminazione dei criteri di valutazione ed anche alla completezza della motivazione fornita dalla PA.

La sentenza termina con un forte accento sul corretto operato della Stazione Appaltante che, nell’individuare un Operatore Economico, seppur in assenza di una graduatoria, non solo non ha violato alcuna norma né alcun vincolo, ma ha dato corretta attuazione anche al contenuto delle “Condizioni particolari di RDO” che espressamente prevedevano che non si sarebbe proceduto alla redazione di alcuna graduatoria finale.

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