LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLA GARA IN ASSENZA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST

E’legittima l’esclusione di un’impresa da una gara nei casi in cui non abbia il requisito dell’iscrizione – o, perlomeno, di richiesta di iscrizione – alla white list antimafia.

Questo è quanto statuito dal TAR Liguria che, con sentenza n. 490 del 08/05/2023, ha respinto il ricorso di due società, parti di un R.T.P., escluse da una gara a causa della mancata iscrizione di una delle due, al momento della partecipazione alla gara, nell’elenco di cui all’art. 1, co. 52 della L. 90/2012 (la “white list”).

Tra i motivi di doglianza vi era, a parer delle ricorrenti, una “sovrabbondante duplicazione delle cautele antimafia”; ciò in quanto nel disciplinare di gara era prevista sia l’acquisizione dell’informativa antimafia prima che il contratto venisse stipulato, sia, anche, l’iscrizione o la richiesta di iscrizione alla white list nella fase di partecipazione alla gara stessa.

La condotta della stazione appaltante, deducevano le ricorrenti, sarebbe stata tenuta in violazione dei principi di buona fede e favor partecipationis in quanto la carenza sarebbe stata sanabile mediante l’esperimento del soccorso istruttorio.

L’operatività e la valenza del soccorso istruttorio, rileva il Giudice Amministrativo, possono essere invocate nella misura in cui il requisito richiesto dalla gara (e non prodotto in fase di partecipazione) è effettivamente posseduto al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di specie, non sarebbe stato giustificato l’esperimento del soccorso istruttorio, continua il collegio, stante la sua incompatibilità con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti che, in caso di errori commessi nella fase di produzione della documentazione, devono sopportarne le conseguenze; tanto più che, consentire alle società escluse la possibilità di produrre documentazione di cui non erano in possesso al momento della presentazione della domanda farebbe configurare una illegittima rimessione in termini e, conseguentemente, una palese violazione del principio della par condicio a danno degli altri partecipanti.

Per tutte le motivazioni suesposte il TAR ha respinto il ricorso.

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