L’ASSENZA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI NEI BANDI DI GARA

Con sentenza n. 8773 del 14 ottobre 2022, la Sezione III del Consiglio di Stato si è pronunciata in favore dell’obbligatorietà dell’inserimento dei C.A.M. nelle procedure di gara da parte delle Stazioni appaltanti.

La decisione è il risultato dell’impugnazione di una sentenza del Tar Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un’impresa contro gli atti di una procedura di gara che, in difformità rispetto alle previsioni dell’art. 34, D. Lgs. 50/2016, non prevedeva l’inserimento nella documentazione progettuale di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi.

Mentre, infatti, per il Giudice di primo grado l’assenza dei CAM nella lex specialis costituisce motivo di impugnazione immediata, diversa posizione assume il Consiglio di Stato che, invece, condivide il recente indirizzo giurisprudenziale per cui la non conformità della legge di gara agli artt. 34 e 71 del Codice degli Appalti non è un vizio “tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara” (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972).

La partecipazione ad una gara, seppur consapevoli della carenza dei requisiti CAM, non comporta di per sé l’acquiescenza alle medesime regole di gara e consente, anzi, di proporre gravame avverso un’aggiudicazione viziata dall’omissione dei CAM, a nulla rilevando il fatto che la Stazione Appaltante avesse previsto l’assegnazione di un punteggio premiale per i “servizi aggiuntivi” tra i quali aveva ritenuto rientrasse il possesso dei CAM.

Una tale linea di azione, infatti, secondo il Consiglio di Stato aveva comportato una traslazione di quello che è un contenuto necessario nell’ alea delle offerte migliorative. L’ultima pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, va ad aggiungersi alla già prevalente giurisprudenza che ritiene doveroso inserire i requisiti ambientali già nel momento della definizione dell’oggetto dell’appalto.

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