La Conferenza di Servizi “straordinaria” e facoltativa

Tra le novità della Legge 120/2020 (di conversione del D.L. 76/2020) vi è l’introduzione di una nuova procedura di Conferenza di Servizi “straordinaria” e facoltativa ulteriormente modificata dal D.L. 78/2021, c.d. Decreto Semplificazioni Bis.

Pur trattandosi di un istituto a carattere sperimentale e limitato nel tempo – sarà applicabile fino al 30 giugno 2023 -, questa innovazione si inserisce nel più ampio progetto che mira a introdurre misure di semplificazione e di accelerazione dei tempi.

Le differenze della Conferenza di Servizi straordinaria e facoltativa rispetto all’istituto previsto dalla L.241/1990 si possono riassumere in tre misure – inserite nell’art. 13 della L. 120/2020 –  che saranno applicabili a totale discrezione dell’Amministrazione procedente  in tutti i casi in cui una Pubblica Amministrazione decida di indire una CdS semplificata con contenuti decisori (art. 14, co. 2, L.241/1990) e

In primo luogo, all’art.13, co. 1. lett. a), si prevede per tutte le amministrazioni interessate un termine unico perentorio di 60 gg per esprimere le rispettive determinazioni. Non si fa più eccezione per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini) che nella previsione della L.241/1990 godevano del termine più lungo di 90 gg.

In secundis, qualora l’Amministrazione procedente, all’esito dei lavori della Conferenza semplificata, non sia in grado di decidere sulla base degli elementi già acquisiti, si procede allo svolgimento di una riunione contestuale e solo telematica entro 30gg dalla scadenza del termine previsto. In tale riunione l’amministrazione procedente prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni dissenzienti. La L. 120/2020 alla lett. b) del comma 1 amplia l’applicazione dell’istituto del “silenzio assenso” chiarendo che “si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.

Un’ultima misura fa riferimento all’approvazione dei progetti di opere pubbliche le cui procedure siano avviate entro il 30giugno 2023; in quei casi la norma dispone che qualora sia necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e tutti gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

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