IL PRINCIPIO DEL DNSH NEGLI INVESTIMENTI DEI PNRR

La Commissione Europea ha previsto che tutti gli investimenti e le riforme inclusi nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza debbano attenersi al principio del rispetto per l’ambiente e rispettare il principio del “DNSH”.

Acronimo di “do no significant harm (non arrecare un danno significativo), il DNSH indica un principio secondo il quale nessuna misura inserita nel Piano per la Ripresa e Resilienza (in tutti i Paesi Europei) deve arrecare danno agli obiettivi ambientali. Tale principio prende le mosse dall’art. 17 del Regolamento Tassonomia, anche detto “Regolamento per la finanza sostenibile, che definisce il danno significativo per sei obiettivi ambientali.

Nello specifico l’art. 17 del Regolamento precisa che un’attività arreca un danno significativo:

  • alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  • all’adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  • all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
  • all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  • alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  • alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

Ciascuno Stato europeo, nella definizione dei contenuti di ogni singola misura rientrante nel rispettivo Piano di Ripresa, deve partire da questi presupposti. Le misure, infatti, tanto per quello che riguarda le riforme quanto per quanto concerne gli investimenti, non potranno prescindere dalla necessaria individuazione di limiti a tutela dell’ambiente.

Come verificare se il progetto rispetta il DNSH?

All’Allegato I la Commissione europea ha predisposto una lista di controllo – a sua volta scomposta in due fasi –  a supporto dell’analisi che lo Stato è chiamato ad effettuare:

  • una prima fase finalizzata all’individuazione di quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo della misura alla luce del principio DNSH secondo uno schema tipo;
Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misuraNoMotivazione se è stata apposta una X nella casella “No”
Mitigazione dei cambiamenti climatici
Adattamento ai cambiamenti climatici
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti
Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
  • una seconda fase idonea a fornire la valutazione per gli obiettivi ambientali che la richiedono;
Domande NoMotivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici: Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?  

Nell’allegato II, poi, la Commissione europea ha previsto un elenco (non esaustivo, ma esemplificativo) degli elementi di prova idonei ad agevolare gli Stati nella valutazione richiesta dalla seconda parte della lista di controllo. In altre parole gli Stati membri possono richiamarsi a tale elenco per individuare gli elementi che vadano a corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio DNSH.

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